AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: COMPITI E INDENNITÀ

L’amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

​Compiti dell'amministratore di sostegno

La persona che, per via di un'infermità (che sia una menomazione fisica o psichica) si trova nell'impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

La figura dell'amministratore di sostegno è stata concepita, quindi, per assistere coloro che hanno disturbi (non così gravi da dare luogo all’interdizione) come disturbi mentali, disturbi dovuti all’abuso di sostanze psicotrope, handicap fisici con incapacità motoria e così via.

L'intrinseca flessibilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ha permesso di impiegarlo con successo, in particolare in situazioni di vulnerabilità e fragilità, anche legate all'età avanzata. In tali frangenti, il soggetto, impossibilitato a tutelare autonomamente i propri interessi a causa di una menomazione fisica o psichica, pur non versando in uno stato di infermità totale, può beneficiare di questo istituto.

I compiti dell'amministratore di sostegno devono essere individuati preliminarmente. Essi sono stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono, secondo le esigenze della persona, ad aggiornare il raggio della misura di protezione.

I compiti dell'amministratore di sostegno possono essere di due tipologie:

  • Compiti di assistenza: l'amministratore di sostegno assiste il beneficiario in tutti quegli atti in cui deve limitarsi ad affiancare il beneficiario, senza sostituirlo nel compimento dell'atto (presupposto necessario è, ovviamente, che la disabilità del beneficiario non sia così invalidante, ma tale da rendere necessario il sostegno della sua volontà con l'accompagnamento dell'amministratore di sostegno);
  • Compiti di rappresentanza: in questo caso l'amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario. Il beneficiario non può quindi compiere l'operazione perché a provvedervi è solamente l'amministratore di sostegno (necessario presupposto e che la disabilità del beneficiario sia tale da impedirgli di compiere in modo autonomo le azioni oggetto dell'intervento).

​Indennità dell'amministratore di sostegno

L’ufficio tutelare è gratuito. Tuttavia, in alcuni casi, il Giudice Tutelare può stabilire un compenso per l'amministratore di sostegno, che si prende cura del patrimonio e del benessere del beneficiario.

Quando è prevista quindi un'indennità? Sono due i fattori che determinano se spetta un compenso o meno:

  • ​l’entità del patrimonio: se il beneficiario possiede beni o redditi significativi, è più probabile che venga riconosciuta un'indennità;
  • la complessità dell'amministrazione: se la gestione del patrimonio o delle esigenze del beneficiario è particolarmente impegnativa, l'amministratore di sostegno può ricevere un compenso adeguato.

Di seguito alcuni esempi:

  • ​relativamente all’entità del patrimonio: un beneficiario che riceve solo una pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento (circa 800-900€ mensili) difficilmente avrà diritto a un'indennità. In questi casi, l'amministratore di sostegno opera spesso gratuitamente, con il rimborso delle spese sostenute;
  • relativamente alla complessità dell’amministrazione: se il beneficiario possiede un patrimonio o redditi propri, il Giudice Tutelare può stabilire un compenso equo, proporzionato all'entità del patrimonio e alla complessità della gestione.

La genericità dei criteri previsti dalla legge ha portato a notevoli differenze nel riconoscimento delle indennità, sia tra diverse regioni che all'interno degli stessi tribunali. Per ridurre queste disparità e garantire maggiore uniformità, sono stati elaborati modelli di calcolo più rigorosi, basati su criteri scientifici.

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