L'assegnazione della casa coniugale è disciplinata dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo esclusivamente conto dell'interesse dei figli». L’assegnazione della casa coniugale, quindi, è volta alla tutela dei figli. La giurisprudenza ne ha dato una definizione piuttosto ampia. Per casa coniugale non si intende solo l’immobile all’interno del quale si svolge la vita familiare, bensì anche gli arredi, i servizi e le pertinenze della casa. Non fanno parte, invece, della casa coniugale gli oggetti e i beni strettamente personali dei coniugi. Quando si assegna la casa coniugale, lo scopo è quello di tutelare i figli minori per evitare che non subiscano, oltre al trauma della separazione dei genitori, anche quello dell’abbandono dell’habitat domestico in cui si è sempre svolta la vita quotidiana. È importante, quindi, conservare le abitudini dei figli, tuttavia il Giudice, nell’assegnazione della casa coniugale, deve tener conto anche dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il primo criterio per stabilire a quale dei due coniugi spetta l’assegnazione della casa coniugale è il collocamento dei figli. La normativa di riferimento, infatti, tace riguardo l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli. Nonostante la mancanza della norma esistono ipotesi, rare, in cui la casa coniugale viene assegnata ad un coniuge in assenza di figli e che non sia proprietario dell’immobile e che non vanti diritti reali sullo stesso. Queste ipotesi possono verificarsi nel caso in cui il coniuge abbia patologie gravi o infermità tali da rendere necessaria l’assegnazione della casa coniugale. Nel caso di affidamento esclusivo dei figli si è soliti affidare la casa familiare al coniuge affidatario esclusivo, invece, in caso di affidamento congiunto, il giudice deve valutare il diritto di proprietà e gli altri diritti che ciascun coniuge ha sull’immobile. Solitamente, in questi casi, la giurisprudenza tende ad assegnare la casa coniugale al coniuge collocatario prevalente, cioè a colui presso il quale i figli vivono abitualmente. Ricordiamo infatti che lo scopo della norma non è aiutare il coniuge economicamente più debole ma tutelare l’interesse dei figli. Tra le ipotesi in cui questo diritto viene meno ci sono i seguenti casi: Quando il Tribunale stabilisce l’assegnazione della casa coniugale deve regolare anche il pagamento delle spese abitative. La casa coniugale potrebbe essere di proprietà di entrambi i genitori oppure solo di uno dei due oppure di un terzo (quindi concessa in locazione o comodato d’uso gratuito). Nell’ipotesi in cui la casa sia di proprietà di un solo genitore, generalmente, al genitore assegnatario ma non proprietario, spetta il pagamento di tutte le spese ordinarie (utenze, spese condominiali, imu) invece, al genitore non assegnatario ma proprietario spetta il pagamento di tutti costi straordinari (rata del mutuo, interventi necessari sull’immobile). Nel caso, invece, in cui l’immobile sia concesso in locazione, il genitore assegnatario, salvo diverso accordo delle parti o diversa decisione del giudice, anche se non era parte del contratto di locazione subentra all’altro genitore in tutti i diritti e gli obblighi del contratto, di conseguenza, spetta al genitore assegnatario il pagamento del canone di locazione.Cosa si intende per casa coniugale?
Assegnazione della casa coniugale: quali sono i criteri?
A chi spetta il pagamento delle spese?
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