COME FUNZIONA E QUALI REATI CONTEMPLA IL “CODICE ROSSO”?

Dall’inizio del 2023 il numero di donne uccise all’interno dell’ambito familiare o affettivo, per mano di partner o ex partner (o comunque da uomini), ha superato il numero cento. Pochi giorni fa è stata la volta di Giulia Cecchettin, alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne.

Ma cosa si è fatto a livello normativo per contrastare questa emergenza? Come il "Codice Rosso", introdotto nel 2019, sta affrontando il problema?

Come detto, i fatti di cronaca sono all’ordine del giorno e la violenza di genere costituisce ancora un enorme problema nella nostra società, arrecando danno alla vita e al benessere di numerose donne ogni anno. A partire dal 2019, nell'ordinamento italiano è stato introdotto il cosiddetto "Codice Rosso", una legge concepita per snellire il percorso giudiziario relativo a questa tipologia di reati e per introdurre nuove disposizioni normative.


COS’È IL “CODICE ROSSO”?

Ma cos'è esattamente il "Codice Rosso"? Tale termine è comunemente associato alla legge n. 69 del 19 luglio 2019, entrata in vigore il 9 agosto dello stesso anno. Questa legge apporta "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

L'obiettivo fondamentale di questa legge è stato quello di introdurre significative variazioni al diritto sostanziale (Codice Penale), al diritto processuale (Codice di Procedura Penale) e ad altre normative al fine di rafforzare le tutele per le donne e i soggetti vulnerabili che subiscono violenze, maltrattamenti e atti persecutori.

Il "Codice Rosso" interviene, pertanto, su vari reati inerenti alla violenza domestica e di genere, con l'intento di accelerare l'istituzione dei procedimenti penali e di accelerare l'adozione di misure a protezione delle vittime.


OGGETTO DELLA LEGGE N. 69

Analizziamo dunque cosa prevede la legge n. 69 del 19 luglio 2019. Le modifiche apportate da questa legge riguardano sia l'aspetto procedurale che le misure cautelari e preventive, includendo l'introduzione di quattro nuove fattispecie di reato.

Particolarmente rilevante è l'accelerazione dei procedimenti per alcuni reati specifici, quali maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. Questo si traduce in una pronta adozione di eventuali provvedimenti, caratterizzando le differenze procedurali. Tuttavia, le innovazioni non si limitano a questo ambito: anche i tempi e le modalità di azione della Polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero sono ripensati per garantire la massima rapidità ed efficienza possibile.

In dettaglio, la Polizia giudiziaria è tenuta a riferire immediatamente la notizia di reato al Pubblico Ministero, anche verbalmente. Quest'ultimo ha un termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per ascoltare la vittima, termine prorogabile solo in presenza di esigenze indilazionabili legate alla tutela dei minori o alla riservatezza delle indagini.

Una modifica significativa riguarda anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'obiettivo è consentire al Giudice di garantirne il rispetto attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici innovativi, come il braccialetto elettronico. Questa disposizione mira a potenziare l'efficacia della tutela offerta dalla legge, offrendo al contempo una maggiore flessibilità nelle modalità di controllo.


I “NUOVI” REATI DEL “CODICE ROSSO”

Il "Codice Rosso" introduce nuovi reati mirati a contrastare forme specifiche di violenza e aggressione, ampliando gli strumenti legali per la tutela delle vittime. I principali reati contemplati sono:

  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (detto anche Revenge Porn) - articolo 612-ter del codice penale.
Il reato punisce chi, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena si applica anche a chi riceve o acquisisce tali contenuti e li diffonde senza consenso. L'entità della pena aumenta se il reato è commesso da coniugi o ex coniugi, da persone che hanno avuto una relazione affettiva con la vittima, attraverso mezzi informatici o in danno di persone in condizione di vulnerabilità fisica o psichica, o di donne in stato di gravidanza. La sanzione per questo tipo di reato prevede la reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.
  • ​Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - articolo 583 quinquies del codice penale:
Il reato punisce chi, mediante lesioni personali, provoca deformazione o sfregio permanente del viso. La sanzione prevista per questo tipo di reato è la reclusione da 8 a 14 anni; in caso di morte della vittima, la pena è l'ergastolo.

  • ​Costrizione o induzione al matrimonio - articolo 558 bis del codice penale. Chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è soggetto a sanzioni. La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aggravata se il reato è commesso ai danni di minori di 18 o di 14 anni. Le disposizioni si applicano anche quando il reato è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
  • Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - articolo 387 bis del codice penale. La pena si applica per la violazione delle misure restrittive, come l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La sanzione per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni.

  • MODIFICHE DEL “CODICE ROSSO” NEL 2023

    Le modifiche al "Codice Rosso", ribattezzate comunemente come "Legge Bongiorno" (Senatrice leghista Giulia Bongiorno), hanno nuovamente catturato l'attenzione a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 377 da parte del Senato il 3 maggio 2023. Questa legislazione, secondo i suoi sostenitori, mira a rafforzare ulteriormente la legge 19 luglio 2019, n. 69. Tra le novità introdotte, si evidenzia la possibilità di avocazione del procedimento nel caso in cui il Pubblico Ministero non ascolti la vittima entro i primi 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. In questa situazione, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello assume il caso, sostituendosi al Pm. Queste disposizioni sarebbero finalizzate a garantire una maggiore celerità nelle indagini e una maggiore tutela delle vittime.

    A seguito dei recenti gravi casi di femminicidio che si sono consumati nella seconda metà del 2023, il Governo si sta preparando a nuove leggi e/o modifiche del Codice Rosso, necessarie a tutelare in maniera ancora più efficace le donne vittime di violenza.


    REGIONE PIEMONTE: FONDO PER IL PATROCINIO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

    Per le donne residenti nella regione Piemonte, è possibile usufruire del supporto del Fondo Regionale a favore delle vittime di violenza. Questo fondo copre integralmente tutte le spese legali connesse alla procedura legale, a condizione che si scelga un avvocato iscritto nell'apposito elenco. Attualmente, l'avvocato Giordano sta procedendo con la richiesta di inclusione nell'elenco.

    Il Fondo è quindi destinato a coprire le spese legate all'assistenza legale, sia nell'ambito penale che civile. Questo sostegno legale deve essere fornito da avvocati o avvocate che hanno acquisito competenza e formazione specializzata e continua nel patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza e maltrattamenti.

    Il Fondo è rivolto alle donne che hanno subito violenza o maltrattamenti, indipendentemente dall'età, e che soddisfano i seguenti criteri:

    • Hanno scelto un avvocato iscritto agli elenchi previsti dalla legge 4/2016, articolo 22.
    • Risiedono in Piemonte.
    • Hanno subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne nel territorio piemontese, rientrando tra quelli indicati nel regolamento.
    • Il loro reddito personale non supera otto volte quello stabilito dalla normativa nazionale per il patrocinio a spese dello Stato. Si considera il reddito individuale della donna che ha presentato denuncia.

    Sul sito della Regione Piemonte sono inoltre indicati gli elenchi di avvocati a cui rivolgersi (e divisi per province) e le istruzioni per l’accesso al Fondo.



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