Alla morte di una persona cara, prima dell’accettazione dell’eredità, si ha una fase di incertezza in quanto il patrimonio del defunto non gli appartiene più e non si sa se il primo chiamato all’eredità la accetterà o meno e, quindi, se subentrerà il chiamato successivo. In questa situazione di stallo, pertanto, il patrimonio “giace” senza un titolare. Per questo motivo si può ricorrere alla nomina di un curatore dell’eredità giacente che si occupi appunto di gestire l’asse ereditario. L’eredità giacente è, infatti, un patrimonio sotto amministrazione, vale a dire un insieme di beni che hanno bisogno di un amministratore in attesa che il successore ne assuma la titolarità. Premesso che l’accettazione dell’eredità può avvenire con beneficio di inventario o “puramente e semplicemente”, può accadere che: In tutti i casi sopra indicati, data la situazione di incertezza, l’asse ereditario giace senza titolare e si parla quindi di eredità giacente. Questo istituto offre una soluzione provvisoria volta a soddisfare le esigenze dell’eredità e dei terzi. Può capitare che tra l’apertura della successione e l’accettazione del chiamato passi molto tempo (il tempo massimo entro cui si può accettare un’eredità, infatti, è di 10 anni). Nel periodo, quindi, che vi è tra l’apertura della successione e l’accettazione, l’asse ereditario rimane senza titolare e si parla di eredità giacente. Per questo motivo la legge prevede la nomina di un curatore dell’eredità, con l’unico scopo di compiere gli atti conservativi necessari a tutelare il patrimonio da eventuali pregiudizi. Ad esempio, può capitare che i beni si deteriorino o che soggetti terzi vantino dei diritti su di essi; il curatore dell’eredità serve proprio per gestire situazioni di questo genere. La nomina del curatore dell’eredità giacente viene pronunciata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, d’ufficio oppure su istanza di parte. La nomina del curatore viene effettuata con decreto del tribunale che deve essere a cura del cancelliere “pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni” ai sensi del secondo comma dell’articolo 528 del Codice Civile. Come stabilito dagli articoli 529, 530 e 531 del Codice Civile, il curatore, dopo aver prestato giuramento, si occupa di:Cosa si intende per eredità giacente?
Curatore dell'eredità giacente
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