Questo è lo strumento stragiudiziale più comune e diretto. Si tratta di un accordo tra il legittimario leso (o pretermesso) e gli altri successori (eredi o legatari) o i donatari, volto a riconoscere e a reintegrare la quota di legittima. Caratteristiche e vantaggi: Volontarietà: L'accordo è frutto della libera volontà delle parti di comporre la lite e di evitare il contenzioso. Contenuto: Può prevedere diverse modalità di reintegro: Riconoscimento della quota in natura: Ad esempio, assegnando al legittimario beni ereditari (immobili, somme di denaro) che gli spettano per la sua quota. Versamento di un conguaglio in denaro: Se non è possibile assegnare beni in natura o se le parti preferiscono una soluzione pecuniaria, il beneficiario della disposizione lesiva può versare al legittimario una somma di denaro a compensazione della lesione. Rinuncia del legittimario all'azione di riduzione: In cambio di una determinata prestazione (beni o denaro), il legittimario rinuncia formalmente all'azione di riduzione. Forma: Per avere validità e, in particolare, per la trascrizione in caso di beni immobili, l'accordo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ad esempio, gli avvocati con la negoziazione assistita). Effetti: L'accordo ha l'effetto di riconoscere e soddisfare il diritto del legittimario, rendendo superflua l'azione giudiziale di riduzione. Dal punto di vista fiscale, la normativa tributaria (art. 43 del D.Lgs. n. 346/1990) equipara gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, alle disposizioni testamentarie impugnate, consentendo un regime fiscale favorevole. Accettazione tacita: Se l'erede che riconosce la legittima non ha ancora accettato espressamente l'eredità, la sottoscrizione di tale accordo può costituire un'accettazione tacita. Se tra le parti vi è una situazione di potenziale o attuale controversia riguardo all'esistenza della lesione o alla sua quantificazione, è possibile stipulare un contratto di transazione (Art. 1965 c.c.). In Italia, per molte controversie in materia di successioni, l'esperimento del procedimento di mediazione civile è obbligatorio prima di poter avviare una causa in Tribunale. Questo significa che, in caso di lesione della legittima, prima di poter proporre l'azione di riduzione, il legittimario è tenuto a tentare una soluzione conciliativa con gli altri eredi o donatari attraverso un organismo di mediazione. La negoziazione assistita è un altro strumento stragiudiziale introdotto nel sistema italiano per la risoluzione alternativa delle controversie. Prevede che le parti, tramite i rispettivi avvocati, tentino di raggiungere un accordo amichevole per risolvere la disputa.Ecco i principali strumenti di tutela che possono essere attuati in via stragiudiziale:
1. Accordo di Reintegrazione della Legittima (Accordo Negoziato)
2. Transazione
3. Mediazione Obbligatoria
4. Negoziazione Assistita
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