RUOLO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il curatore speciale del minore ha il compito di «dare voce» al minore all’interno del procedimento in cui è stato nominato, per poter perseguire il suo interesse come obiettivo supremo.

​Quali sono i compiti del curatore speciale del minore?

Il curatore speciale del minore, quindi, ha il compito di «dare voce» al minore all’interno del procedimento in cui è stato nominato. Nello svolgere questo incarico, il curatore speciale del minore deve perciò individuare l’interesse del minore e valutare se l’azione giudiziale intrapresa e i provvedimenti in atto sono adatti a realizzare il suo migliore interesse.

Al fine di raccogliere più elementi possibili per valutare correttamente la situazione, il curatore speciale del minore deve studiare attentamente gli atti e deve conoscere gli attori in gioco, vale a dire:

  • ​minore
  • genitori
  • operatori sociali

Secondo il Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, il curatore speciale del minore dovrebbe tenere a mente questi aspetti:

  • deve sempre essere assicurato al minore di poter esprimere la propria opinione
  • deve sempre essere garantita la sua identità (sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, religione etc)
  • deve poter mantenere i rapporti con i membri della sua famiglia biologica e allargata e il proprio l’ambiente familiare
  • deve essere garantita la cura, la protezione e la sicurezza del minore anche nelle situazioni di vulnerabilità
  • deve essere garantito il diritto alla salute e all’istruzione

Il curatore speciale del minore deve fare una valutazione prognostica, relativa non solo al presente ma anche all’evoluzione della situazione del minore nel breve e nel lungo termine, valutandola in modo dinamico, non statico. Proprio per questo motivo il contatto con il minore e con tutta la sua rete deve essere più possibile frequente.

​Quando deve essere nominato il curatore speciale del minore?

La Riforma Cartabia ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c., che disciplinano le ipotesi e la modalità di nomina di tale figura, prevedendo che il Giudice debba provvedere in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minore, a pena di nullità degli atti del procedimento e anche d’ufficio:

  • ​nei procedimenti che hanno ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o in cui uno dei due genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro
  • in caso di provvedimenti confermativi dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare
  • nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore
  • nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori
  • quando ne faccia richiesta il minore che ha già compiuto quattordici anni

In tutti i casi sopracitati la presenza del curatore è necessaria.

La nomina del curatore speciale del minore è, invece, facoltativa quando il Giudice valuta che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

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