Secondo i dati che ci vengono forniti dalla Polizia Postale, le truffe online purtroppo aumentano sempre di più di anno in anno. L'espressione "truffa online" viene utilizzata per indicare attività illegali che vengono realizzate su Internet. La truffa online è disciplinata dall'art. 640 del Codice penale e rappresenta una tipologia di frode virtuale che viene realizzata attraverso l'utilizzo di internet, di servizi online o di software con accesso al web ma senza la manomissione o l'accesso abusivo da parte del "truffatore" nel sistema informatico della vittima. In altre parole, si verifica una truffa online quando il truffatore, sfruttando le possibilità offerte dalla rete (come ad esempio all'anonimato), attraverso raggiri, induce in errore il truffato e si procura un ingiusto profitto. Esistono diverse tipologie di truffe online, che possiamo riassumere come segue: Per evitare di cadere in una truffa online c’è un solo accorgimento da adottare: stare attenti. Se il prezzo di un dato bene è troppo basso o il guadagno troppo alto, molto probabilmente quella che hai davanti è una truffa. Inoltre, non esistono modi per fare soldi online velocemente e senza sforzo. Bisogna tenersi aggiornati sulle nuove tipologie di truffe online e sulle loro caratteristiche, così da saperle riconoscere. La conoscenza, infatti, è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per identificare ed evitare una truffa online. Nel caso in cui tu sia stato già vittima di una truffa online, inoltre, non devi peggiorare la situazione tentando magari di recuperare i soldi persi, ma devi rivolgerti immediatamente all’autorità giudiziaria! Chi compie una truffa online viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni (e non con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni come accade in caso di truffe semplici, non online). In caso di truffa online sussiste l'aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, numero 5 del Codice penale. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che "sussiste l'aggravante della "minorata difesa" - con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, numero 5, del Cp, abbia approfittato - nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. Infatti, la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali" (confronta Cassazione penale sez. II, 13/04/2022, n.18252).Cosa si intende per "truffe online" e quali sono le più diffuse?
Come difendersi dalle truffe online?
Come vengono punite le truffe online?
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